Art. 7
Cooperazione stretta con le autorità competenti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro
In vigore dal 15 ott 2013
Cooperazione stretta con le autorità competenti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro
1. Nei limiti stabiliti dal presente articolo, la BCE assolve i compiti di cui agli , paragrafo 1, 4, paragrafo 2, e 5 in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l’euro, laddove essa e l’autorità nazionale competente dello Stato membro in questione abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma del presente articolo.
A tal fine, la BCE può formulare istruzioni per l’autorità nazionale competente o l’autorità nazionale designata dello Stato membro partecipante la cui moneta non è l’euro.
2. La cooperazione stretta tra la BCE e l’autorità nazionale competente di uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l’euro è stabilita da una decisione adottata dalla BCE, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
lo Stato membro interessato comunica agli altri Stati membri, alla Commissione, alla BCE e all’ABE la richiesta di instaurare una cooperazione stretta con la BCE relativamente all’esercizio dei compiti di cui agli per tutti gli enti creditizi in esso stabiliti, conformemente all’;
b)
nella comunicazione lo Stato membro interessato si impegna:
—
ad assicurare che la propria autorità nazionale competente o autorità nazionale designata rispetti gli orientamenti o le richieste della Banca centrale europea, e
—
a comunicare tutte le informazioni sugli enti creditizi stabiliti in tale Stato membro di cui la BCE può aver bisogno per sottoporli ad una valutazione approfondita;
c)
lo Stato membro interessato ha adottato una pertinente normativa nazionale per assicurare che l’autorità nazionale competente sia tenuta a adottare, nei confronti degli enti creditizi, le misure chieste dalla BCE a norma del paragrafo 4.
3. La decisione di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica quattordici giorni dopo la pubblicazione.
4. La BCE, se reputa opportuna l’adozione da parte dell’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato di una misura inerente ai compiti di cui al paragrafo 1 nei confronti di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, formula istruzioni all’indirizzo di quest’autorità indicando i termini pertinenti.
I termini non possono essere inferiori a 48 ore, a meno che un’adozione più rapida sia indispensabile per scongiurare danni irreparabili. L’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie nel rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c).
5. La BCE può decidere di avvertire lo Stato membro interessato che, in assenza di azioni correttive decisive, sospenderà o porrà fine alla cooperazione stretta nei seguenti casi:
a)
se, secondo la BCE, lo Stato membro interessato non soddisfa più le condizioni previste al paragrafo 2, lettere a), b) e c); oppure
b)
se, secondo la BCE, l’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato non agisce nel rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c).
Qualora le citate azioni non siano intraprese entro quindici giorni dalla notifica dell’avvertimento, la BCE può sospendere o porre fine alla cooperazione stretta con lo Stato membro in questione.
La decisione di sospendere o porre fine alla cooperazione stretta è notificata allo Stato membro in questione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La decisione indica la data a decorrere dalla quale si applica, tenendo nella debita considerazione l’efficacia della vigilanza e gli interessi legittimi degli enti creditizi.
6. Lo Stato membro può chiedere alla BCE di porre fine alla cooperazione stretta in qualsiasi momento passati tre anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione adottata dalla BCE che stabilisce tale cooperazione. La richiesta illustra i motivi della cessazione della cooperazione, comprese, se del caso, le potenziali conseguenze negative significative riguardo alle responsabilità di bilancio dello Stato membro. In tal caso la BCE provvede immediatamente ad adottare una decisione che pone fine alla cooperazione stretta e indica la data a decorrere dalla quale si applica entro un periodo massimo di tre mesi, tenendo nella debita considerazione l’efficacia della vigilanza e gli interessi legittimi degli enti creditizi. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
7. Se uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l’euro notifica alla BCE, conformemente all’, paragrafo 8, il suo disaccordo motivato rispetto a un’obiezione del consiglio direttivo a un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, il consiglio direttivo esprime, entro un termine di trenta giorni, il proprio parere sul disaccordo motivato espresso dallo Stato membro e, indicandone le ragioni, conferma o ritira la sua obiezione.
Qualora il consiglio direttivo confermi la sua obiezione, lo Stato membro partecipante la cui moneta non è l’euro può notificare alla BCE che non sarà vincolato dalla potenziale decisione relativa all’eventuale progetto modificato di decisione del consiglio di vigilanza.
La BCE prende allora in considerazione l’eventuale sospensione o cessazione della cooperazione stretta con tale Stato membro, tenendo nella debita considerazione l’efficacia della vigilanza, e adotta una decisione in merito.
La BCE tiene conto, in particolare, delle seguenti considerazioni:
a)
se la mancanza di tale sospensione o cessazione possa compromettere l’integrità dell’MVU o avere conseguenze negative significative per le responsabilità di bilancio degli Stati membri;
b)
se tale sospensione o cessazione possa avere conseguenze negative significative per le responsabilità di bilancio nello Stato membro che ha notificato il disaccordo motivato ai sensi dell’, paragrafo 8;
c)
se sia stato accertato o meno che l’autorità nazionale competente interessata ha adottato misure che, a parere della BCE,
—
assicurano che gli enti creditizi nello Stato membro che ha notificato il proprio disaccordo motivato ai sensi del precedente comma non sono soggetti a un trattamento più favorevole degli enti creditizi negli altri Stati membri partecipanti; e
—
hanno pari efficacia, rispetto alla decisione del consiglio direttivo ai sensi del secondo comma del presente paragrafo, nel conseguire gli obiettivi di cui all’ e nel garantire la conformità con il pertinente diritto dell’Unione.
La BCE include tali considerazioni nella sua decisione e le comunica allo Stato membro in questione.
8. Se uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l’euro non concorda con un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, comunica al consiglio direttivo il suo disaccordo motivato entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione. Il consiglio direttivo decide quindi nel merito entro cinque giorni lavorativi, tenendo pienamente conto delle motivazioni, e spiega per iscritto la sua decisione allo Stato membro interessato. Quest’ultimo può chiedere alla BCE di porre fine alla cooperazione stretta con effetto immediato e non sarà vincolato dalla successiva decisione.
9. Se ha posto fine alla cooperazione stretta con la BCE, uno Stato membro non può instaurare una nuova cooperazione stretta prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione della BCE che poneva fine a tale cooperazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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