Art. 10
Richiesta di informazioni
In vigore dal 15 ott 2013
Richiesta di informazioni
1. Fatti salvi i poteri di cui all’, paragrafo 1, e ferme restando le condizioni stabilite dal pertinente diritto dell’Unione, la BCE può esigere dalle seguenti persone fisiche o giuridiche, fatto salvo l’, la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita per assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento, comprese informazioni da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e a relativi fini statistici:
a)
enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti;
b)
società di partecipazione finanziaria stabilite negli Stati membri partecipanti;
c)
società di partecipazione finanziaria mista stabilite negli Stati membri partecipanti;
d)
società di partecipazione mista stabilite negli Stati membri partecipanti;
e)
persone appartenenti ai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f)
terzi cui i soggetti di cui alle lettere da a) a d) hanno esternalizzato funzioni o attività.
2. I soggetti di cui al paragrafo 1 comunicano le informazioni richieste. Le disposizioni relative al segreto professionale non dispensano queste persone dall’obbligo di comunicare le informazioni. La comunicazione di tali informazioni non è considerata violazione del segreto professionale.
3. Qualora ottenga informazioni direttamente dalle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la BCE mette tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti interessate.
Storico versioni
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