Art. 10

Richiesta di informazioni

In vigore dal 15 ott 2013
Richiesta di informazioni 1.   Fatti salvi i poteri di cui all’, paragrafo 1, e ferme restando le condizioni stabilite dal pertinente diritto dell’Unione, la BCE può esigere dalle seguenti persone fisiche o giuridiche, fatto salvo l’, la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita per assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento, comprese informazioni da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e a relativi fini statistici: a) enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti; b) società di partecipazione finanziaria stabilite negli Stati membri partecipanti; c) società di partecipazione finanziaria mista stabilite negli Stati membri partecipanti; d) società di partecipazione mista stabilite negli Stati membri partecipanti; e) persone appartenenti ai soggetti di cui alle lettere da a) a d); f) terzi cui i soggetti di cui alle lettere da a) a d) hanno esternalizzato funzioni o attività. 2.   I soggetti di cui al paragrafo 1 comunicano le informazioni richieste. Le disposizioni relative al segreto professionale non dispensano queste persone dall’obbligo di comunicare le informazioni. La comunicazione di tali informazioni non è considerata violazione del segreto professionale. 3.   Qualora ottenga informazioni direttamente dalle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la BCE mette tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti interessate.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2013/1024 — Richiesta di informazioni | Portale Normativo