Art. 6

Massimizzazione e calcolo della capacità

In vigore dal 14 ott 2013
Massimizzazione e calcolo della capacità 1.   La capacità tecnica massima è messa a disposizione degli utenti della rete, tenendo conto dell’integrità del sistema, della sicurezza e del funzionamento efficiente della rete. a) Per massimizzare l’offerta di capacità aggregata tramite l’ottimizzazione della capacità tecnica, i gestori dei sistemi di trasporto adottano le seguenti misure nei punti di interconnessione, dando la precedenza ai punti di interconnessione in cui è presente una congestione contrattuale, conformemente all’allegato I, punto 2.2.3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009: entro il 4 febbraio 2015 i gestori del sistema di trasporto istituiscono e applicano un metodo comune, che definisce le azioni specifiche previste dai rispettivi gestori dei sistemi di trasporto per raggiungere la necessaria ottimizzazione: 1) il metodo comune include un’analisi approfondita della capacità tecnica, comprese eventuali discrepanze, su entrambi i lati di un punto di interconnessione, nonché le azioni specifiche e il calendario dettagliato — incluse possibili implicazioni e procedure di approvazione di carattere regolamentare necessarie per recuperare i costi e adeguare il regime normativo — per ottimizzare l’offerta di servizi di capacità integrati. Tali azioni specifiche non nocciono all’offerta di capacità presso altri punti pertinenti dei sistemi interessati e altri punti delle reti di distribuzione importanti per la sicurezza dell’approvvigionamento ai clienti finali, quali i punti di stoccaggio, dei terminali GNL e dei clienti protetti come definiti nel regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tale analisi approfondita prende in considerazione le ipotesi considerate nel piano decennale dell’Unione di sviluppo della rete ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 715/2009, i piani di investimento nazionali, i pertinenti obblighi ai sensi del diritto nazionale applicabile e i pertinenti obblighi contrattuali; 2) i gestori dei sistemi di trasporto interessati applicano un’impostazione dinamica per il nuovo calcolo della capacità tecnica, ove opportuno in concomitanza con il calcolo dinamico applicato per la capacità supplementare sulla base dell’allegato I, punto 2.2.2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009, individuando congiuntamente la frequenza appropriata per il nuovo calcolo per punto di interconnessione, e tenuto conto delle relative specificità; 3) i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti includono nel metodo comune altri gestori di sistemi di trasporto specificamente interessati dal punto di interconnessione in questione; 4) nell’effettuare il nuovo calcolo della capacità tecnica i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti tengono conto di informazioni che gli utenti della rete possono fornire per quanto riguarda i flussi futuri previsti; b) i gestori dei sistemi di trasporto valutano congiuntamente almeno i parametri indicati di seguito e, se del caso, un loro adeguamento: 1) i compromessi sulla pressione; 2) tutti i pertinenti scenari della domanda e dell’offerta, inclusi i dettagli sulle condizioni climatiche di riferimento e le configurazioni della rete associate a scenari estremi; 3) il potere calorifico. 2.   Se l’ottimizzazione delle capacità tecniche genera costi per i gestori del sistema di trasporto, in particolare costi che abbiano un impatto diseguale sui gestori dei sistemi di trasporto su uno qualsiasi dei lati di un punto di interconnessione, i gestori del sistema di trasporto possono recuperare tali costi generati secondo principi di efficienza mediante il quadro normativo stabilito da parte delle autorità di regolamentazione competenti conformemente all’ del regolamento (CE) n. 715/2009 o all’articolo 42 della direttiva 2009/73/CE. Si applica l’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009. 3.   Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione consultano gli utenti della rete sul metodo di calcolo applicato e l’impostazione comune. 4.   Le variazioni del quantitativo di servizi di capacità aggregata offerta ai punti di interconnessione a seguito della procedura di cui al paragrafo 1 sono inserite nella relazione dell’Agenzia pubblicata conformemente al punto 2.2.1, paragrafo 2, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2013/984 — Massimizzazione e calcolo della capacità | Portale Normativo