Art. 8

Metodo di assegnazione

In vigore dal 14 ott 2013
Metodo di assegnazione 1.   Le aste sono utilizzate per l’assegnazione della capacità ai punti di interconnessione. 2.   Per tutti i punti di interconnessione si applica lo stessa tipologia di asta. Le procedure d’asta pertinenti iniziano contemporaneamente per tutti i punti di interconnessione interessati. Ogni procedura d’asta in materia di un unico prodotto di capacità standard, assegna la capacità, indipendentemente da ogni altra procedura d’asta salvo se, previo accordo dei gestori dei sistemi di trasporto direttamente coinvolti e previa approvazione delle autorità nazionali competenti di regolamentazione, è stata assegnata una capacità concorrente. 3.   I prodotti di capacità standard seguono un ordine logico in base al quale i prodotti che coprono la capacità annua sono offerti per primi, seguiti dal prodotto con capacità immediatamente inferiore per l’uso durante il periodo in questione. Il calendario delle aste di cui agli articoli dall’11 al 15 è compatibile con tale principio. 4.   Le norme sui prodotti di capacità standard di cui all’ e sulle aste di cui agli articoli da 11 a 15 si applicano sia alla capacità aggregata, sia a quella disaggregata in un punto di interconnessione. 5.   Per una determinata asta, la disponibilità dei prodotti di capacità standard pertinenti è comunicata a norma degli articoli da 11 a 15 e secondo il calendario delle aste. 6.   Un quantitativo pari ad almeno il 20 % della capacità tecnica in ogni punto di interconnessione è riservato e offerto in conformità del paragrafo 7, purché la capacità disponibile, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, sia pari o superiore alla percentuale della capacità tecnica da riservare. Se la capacità disponibile, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, è inferiore alla percentuale della capacità tecnica da riservare, tutta la capacità disponibile è riservata. Tale capacità è offerta a norma del paragrafo 7, lettera b), mentre l’eventuale capacità residua riservata è offerta a norma del paragrafo 7, lettera a). 7.   Qualsiasi capacità riservata a norma del paragrafo 6 è offerta in conformità delle seguenti disposizioni: a) un quantitativo pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica in ogni punto di interconnessione non può essere offerto prima dell’asta annuale per la capacità annua di cui all’, conformemente al calendario delle aste del gas del quinto anno gas precedente l’inizio del pertinente anno gas; nonché b) un quantitativo ulteriore pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica ad ogni punto di interconnessione è offerto per la prima volta a seguito dell’asta annuale per la capacità di cui all’, conformemente al calendario delle aste dell’anno gas precedente l’inizio del pertinente anno gas. 8.   Nel caso di nuove capacità un quantitativo pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica in ogni punto di interconnessione è riservato e non può essere offerto prima dell’asta annuale di capacità trimestrale di cui all’, conformemente al calendario delle aste durante l’anno gas precedente l’inizio del pertinente anno gas. 9.   L’esatta percentuale di capacità da riservare a norma dei paragrafi 6 e 8 è soggetta ad una consultazione delle parti interessate, al coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto e all’approvazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in ogni punto di interconnessione. Le autorità nazionali di regolamentazione, in particolare, considerano se riservare una percentuale più elevata di capacità di durata più breve per evitare la preclusione dei mercati di approvvigionamento a valle.
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