Art. 5

Standardizzazione della comunicazione

In vigore dal 14 ott 2013
Standardizzazione della comunicazione 1.   I gestori dei sistemi di trasporto provvedono a coordinare l’attuazione delle procedure di comunicazione standard, dei sistemi di informazione coordinati e delle comunicazioni elettroniche on line compatibili, quali formati e protocolli di scambio, dati condivisi e principi concordati relativi al trattamento dei dati. 2.   Le procedure di comunicazione standard comprendono, in particolare, le procedure relative all’accesso degli utenti della rete al sistema di aste dei gestori dei sistemi di trasporto o alla piattaforma di prenotazione pertinente e il riesame delle informazioni fornite in relazione all’asta. Il calendario e il contenuto dei dati da scambiare sono conformi alle disposizioni di cui al capo III. 3.   Le procedure di comunicazione adottate dai gestori dei sistemi di trasporto includono un piano di attuazione e la durata di applicazione, in linea con lo sviluppo di piattaforme di prenotazione a norma dell’. I gestori dei sistemi di trasporto garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
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