Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 14 ott 2013
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai punti di interconnessione. Esso può inoltre applicarsi ai punti di entrata-uscita da e verso i paesi terzi, in base alla decisione dell’autorità di regolamentazione nazionale competente. Il presente regolamento non si applica ai punti di uscita ai consumatori finali e alle reti di distribuzione, i punti di entrata da terminali di «gas naturale liquefatto» (GNL) e impianti di produzione nonché i punti di entrate-uscite da e per gli impianti di stoccaggio.
2. Il presente regolamento si applica a tutta la capacità tecnica e interrompibile nei punti di interconnessione nonché alla capacità supplementare ai sensi dell’allegato I, punto 2.2.1, del regolamento (CE) n. 715/2009. Il presente regolamento non si applica ai punti di interconnessione tra gli Stati membri se uno di questi Stati membri dispone di una deroga a norma dell’articolo 49 della direttiva 2009/73/CE.
3. L’, paragrafi da 1 a 7, gli articoli da 11 a 18, l’, paragrafo 2 e gli articoli da 21 a 27 non si applicano alla nuova capacità tecnica da assegnare tramite procedure di assegnazione aperte di nuove capacità tecniche, quali le procedure di open season, fatta eccezione per la capacità che rimane invenduta dopo essere stata inizialmente offerta per mezzo di tali procedure.
4. Se si applicano metodi di assegnazione implicita, le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di non applicare gli articoli da 8 a 27.
5. Al fine di impedire la chiusura dei mercati di approvvigionamento a valle le autorità nazionali competenti possono, dopo aver consultato gli utenti della rete, decidere di adottare opportune misure per limitare anticipatamente le offerte per la capacità da parte di un singolo utente della rete nei punti di interconnessione in uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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