Art. 68

Conferimento di competenze di esecuzione

In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di cui all'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4. Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta e uniforme delle norme di origine, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 5. Nei casi in cui il parere del comitato di cui all', paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l', paragrafo 6.
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