Art. 70
Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione
In vigore dal 9 ott 2013
Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione
1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.
2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.
3. Il valore di transazione si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti:
a)
non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:
i)
restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nell'Unione;
ii)
limitazioni dell'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;
iii)
restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci;
b)
la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;
c)
nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento;
d)
il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:952:oj#art-70