Art. 285

Procedura di comitato

In vigore dal 9 ott 2013
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l' del medesimo. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l' del medesimo. 6.   Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta ed è fatto riferimento al presente paragrafo, la procedura si conclude senza esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:952:oj#art-285

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo