Art. 36

Delega di potere

In vigore dal 9 ott 2013
Delega di potere Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di stabilire: a) i casi specifici di cui all', paragrafo 7, lettera b), e paragrafo 8, lettera b), in cui le decisioni ITV e IVO devono essere revocate, b) i casi di cui all' in cui sono adottate decisioni relative alle informazioni vincolanti in relazione ad altri fattori sulla base dei dazi sulle importazioni o sulle esportazioni e degli altri provvedimenti relativi allo scambio di merci applicati.
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Delega di potere (Art. 36 Regolamento (UE) 2013/952) — Testo vigente | Portale Normativo