Art. 38
Domanda e autorizzazione
In vigore dal 9 ott 2013
Domanda e autorizzazione
1. Un operatore economico che è stabilito nel territorio doganale dell'Unione e che soddisfa i criteri di cui all' può presentare domanda per ottenere lo status di operatore economico autorizzato.
Le autorità doganali, se necessario previa consultazione con altre autorità competenti, concedono tale status, che è soggetto a monitoraggio costante.
2. Lo status di operatore economico autorizzato consta dei seguenti tipi di autorizzazione:
a)
un primo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale, che consente al titolare di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale; oppure
b)
un secondo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza, che conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.
3. I due tipi di autorizzazione di cui al paragrafo 2 sono cumulabili.
4. Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatti salvi gli , dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri.
5. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi a un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione. Le autorità doganali non sottopongono di nuovo a esame i criteri già esaminati al momento della concessione dello status di operatore economico autorizzato.
6. L'operatore economico autorizzato di cui al paragrafo 2 beneficia di un trattamento più favorevole rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali a seconda del tipo di autorizzazione concessa, tra cui un numero minore di controlli fisici e basati sui documenti.
7. Le autorità doganali concedono benefici derivanti dallo status di operatore economico autorizzato a persone stabilite in paesi o territori al di fuori del territorio doganale dell'Unione che rispettano le condizioni e gli obblighi definiti dalla pertinente normativa di tali paesi o territori, purché tali condizioni e obblighi siano riconosciuti dall'Unione come equivalenti a quelli imposti agli operatori economici autorizzati stabiliti nel territorio doganale dell'Unione. Tale concessione di benefici è basata sul principio di reciprocità, salvo che sia altrimenti disposto dall'Unione, ed è sostenuta da un accordo internazionale o dalla normativa dell'Unione nel settore della politica commerciale comune.
Storico versioni
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