Art. 34

Gestione di decisioni relative a informazioni vincolanti

In vigore dal 9 ott 2013
Gestione di decisioni relative a informazioni vincolanti 1.   Una decisione ITV cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all', paragrafo 3, qualora non sia più conforme alla legislazione in conseguenza: a) dell'adozione di una modifica delle nomenclature di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b); b) dell'adozione delle misure di cui all', paragrafo 4; con effetto dalla data di applicazione della modifica o delle misure. 2.   Una decisione IVO cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all', paragrafo 3 in uno dei seguenti casi: a) se l'Unione adotta un regolamento o conclude un accordo che diventa applicabile nell'Unione e la decisione IVO non è più conforme alla legislazione che ne deriva, con effetto dalla data di applicazione di detto regolamento o accordo; b) se non è più compatibile con l'accordo relativo alle regole in materia di origine istituito nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o con le note esplicative o con pareri sull'origine adottati per l'interpretazione di tale accordo, con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3.   La cessazione della validità delle decisioni ITV o IVO non ha effetto retroattivo. 4.   In deroga all', paragrafo 3, e all', le decisioni ITV e IVO vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti. 5.   Le decisioni ITV e IVO sono revocate a norma dell', paragrafo 3, e dell'. Tuttavia, tali decisioni non sono revocate su richiesta del destinatario della decisione. 6.   Le decisioni ITV e IVO non possono essere modificate. 7.   Le autorità doganali revocano le decisioni ITV nei seguenti casi: a) se non sono più compatibili con l'interpretazione delle nomenclature di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), a seguito di: i) note esplicative di cui all', paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (13) con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; ii) una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; iii) decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottata dall'organizzazione istituita dalla convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, con effetto dalla data di pubblicazione della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C; oppure b) in altri casi specifici. 8.   Le decisioni IVO sono revocate nei seguenti casi: a) se non sono più compatibili con una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; oppure b) in altri casi specifici. 9.   Laddove si applicano il paragrafo 1, lettera b) o i paragrafi 2, 7 o 8, una decisione ITV o IVO può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti vincolanti che erano basati sulla decisione ed erano conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità. Tale uso esteso non si applica laddove una decisione IVO sia adottata per merci da esportare. L'uso esteso di cui al primo comma non supera i sei mesi dalla data della revoca o dalla data di scadenza della validità della decisione ITV o IVO. Tuttavia, una misura di cui all', paragrafo 4, o all' può escludere tale uso esteso o stabilire un periodo di tempo più breve. Nel caso di prodotti per i quali, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione o di esportazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi. Per beneficiare dell'uso esteso di una decisione ITV o IVO, il destinatario di tale decisione presenta una richiesta alle autorità doganali che hanno preso la decisione entro 30 giorni dalla data della sua revoca o della scadenza della sua validità, indicando le quantità per le quali si richiede un periodo di uso esteso e lo Stato membro o gli Stati membri nei quali le merci saranno sdoganate nel periodo di uso esteso. Tale autorità doganale adotta una decisione in merito all'uso esteso e ne informa il destinatario senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla data in cui riceve tutte le informazioni necessarie per essere in grado di prendere tale decisione. 10.   La Commissione comunica alle autorità doganali se: a) l'adozione di decisioni ITV o IVO è sospesa per le merci la cui classificazione tariffaria corretta e uniforme o la cui determinazione dell'origine non è assicurata; oppure b) la sospensione di cui alla lettera a) è ritirata. 11.   La Commissione può adottare decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare decisioni ITV o IVO al fine di assicurare una classificazione tariffaria corretta e uniforme o la determinazione dell'origine delle merci.
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