Art. 157

Conferimento di competenze di esecuzione

In vigore dal 9 ott 2013
Conferimento di competenze di esecuzione La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova della posizione doganale di merci unionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 4.
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Conferimento di competenze di esecuzione (Art. 157 Regolamento (UE) 2013/952) — Testo vigente | Portale Normativo