Art. 159
Uffici doganali competenti
In vigore dal 9 ott 2013
Uffici doganali competenti
1. Salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa dell'Unione, gli Stati membri definiscono l'ubicazione e la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio.
2. Essi garantiscono che siano fissati orari ufficiali di apertura ragionevoli ed adeguati, che tengano conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto.
3. Salvo che sia altrimenti disposto, l'ufficio doganale competente del vincolo delle merci a un regime doganale è l'ufficio doganale responsabile del luogo in cui le merci sono presentate in dogana.
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