Art. 104

Contabilizzazione

In vigore dal 9 ott 2013
Contabilizzazione 1.   Le autorità doganali di cui all' contabilizzano, conformemente alla legislazione nazionale, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti, come determinato conformemente a tale articolo. Il primo comma non si applica nei casi di cui all', paragrafo 1, secondo comma. 2.   Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione che, a norma dell', corrispondono a un'obbligazione doganale che non può più essere notificata al debitore. 3.   Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che le autorità doganali, tenuto conto delle circostanze in cui è sorta l'obbligazione doganale, siano certe che i predetti importi saranno pagati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:952:oj#art-104

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo