Art. 101

Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

In vigore dal 9 ott 2013
Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione 1.   Le autorità doganali competenti per il luogo in cui è sorta, o si ritiene che sia sorta, l'obbligazione doganale a norma dell' determinano l'importo dei dazi dovuti all'importazione o all'esportazione non appena dispongono delle informazioni necessarie. 2.   Fatto salvo l', le autorità doganali possono accettare l'importo dei dazi dovuti all'importazione o all'esportazione determinato dal dichiarante. 3.   Se l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione pagabile non corrisponde a un numero intero, tale importo può essere arrotondato. Se l'importo di cui al primo comma è espresso in euro, può essere arrotondato per eccesso o per difetto in misura non superiore al numero intero più vicino. Uno Stato membro la cui moneta non è l'euro può applicare, mutatis mutandis, le disposizioni del secondo comma oppure derogare a tale comma, purché le norme applicabili all'arrotondamento non abbiano un impatto finanziario maggiore rispetto alla norma di cui al secondo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:952:oj#art-101

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo