Art. 102
Notifica dell'obbligazione doganale
In vigore dal 9 ott 2013
Notifica dell'obbligazione doganale
1. L'obbligazione doganale è notificata al debitore, nella forma prescritta del luogo in cui è sorta, o si ritiene sia sorta, a norma dell'.
La notifica di cui al primo comma non si effettua quando:
a)
in attesa della determinazione definitiva dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, sia stata istituita una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio;
b)
l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti superi quello stabilito in base a una decisione presa a norma dell';
c)
la decisione iniziale di non notificare l'obbligazione doganale o di notificarla con una cifra inferiore all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto sia stata presa in base a disposizioni generali successivamente invalidate da una decisione giudiziaria;
d)
le autorità doganali siano dispensate in base alla normativa doganale dall'obbligo di notificare l'obbligazione doganale.
2. Quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti equivale all'importo indicato nella dichiarazione in dogana, lo svincolo delle merci da parte delle autorità doganali equivale a una notifica al debitore dell'obbligazione doganale.
3. Laddove non si applica il paragrafo 2, l'obbligazione doganale è notificata al debitore dalle autorità doganali quando sono in grado di determinare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti e di adottare una decisione a tal riguardo.
Tuttavia, qualora la notifica dell'obbligazione doganale arrechi pregiudizio a indagini penali, le autorità doganali possono rinviarla fino a quando non arrechi più tale pregiudizio.
4. Sempre che il pagamento sia stato garantito, l'obbligazione doganale corrispondente all'importo complessivo dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate nei confronti della medesima persona durante un periodo stabilito dalle autorità doganali può essere notificata al termine di tale periodo. Il periodo stabilito dalle autorità doganali non supera i trentuno giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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