Art. 7
Analisi dei rischi effettuata da Frontex
In vigore dal 7 ott 2013
Analisi dei rischi effettuata da Frontex
1. Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta un’analisi dei rischi alla Commissione e agli Stati membri, conformemente al suo mandato. Tale analisi tiene conto, tra l’altro, dell’immigrazione illegale e dei cambiamenti sostanziali nell’ambiente operativo alle frontiere esterne, e include raccomandazioni sulle priorità per le valutazioni dell’anno successivo. Le raccomandazioni si riferiscono a specifiche sezioni delle frontiere esterne e a specifici valichi di frontiera da valutare nell’anno successivo nell’ambito del programma di valutazione pluriennale. La Commissione trasmette senza indugio tale analisi dei rischi al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta alla Commissione un’analisi dei rischi separata, distinta da quella di cui al paragrafo 1, che include raccomandazioni sulle priorità per valutazioni da svolgersi nell’anno successivo sotto forma di visite in loco senza preavviso, indipendentemente dall’ordine degli Stati membri da valutare ogni anno, come stabilito dal programma di valutazione pluriennale di cui all’, paragrafo 2. Tali raccomandazioni possono riguardare ogni regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno dieci specifiche sezioni delle frontiere esterne e di almeno dieci specifici valichi di frontiera. La Commissione può, in qualsiasi momento, chiedere a Frontex di presentarle un’analisi dei rischi contenente raccomandazioni quanto a valutazioni da svolgersi sotto forma di visite in loco senza preavviso.
3. L’analisi dei rischi di cui ai paragrafi 1 e 2, che dev’essere effettuata da Frontex, è presentata per la prima volta alla Commissione entro il 27 febbraio 2014.
Storico versioni
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