Art. 6

Programma di valutazione annuale

In vigore dal 7 ott 2013
Programma di valutazione annuale 1.   La Commissione stabilisce un programma di valutazione annuale entro il 31 ottobre dell’anno precedente rispetto a quello cui il programma si riferisce, che tiene conto in particolare dell’analisi dei rischi effettuata da Frontex conformemente all’ e, se del caso, dell’informazione fornita da Europol e da altri organismi, uffici e agenzie dell’Unione, in particolare ai sensi dell’. Il programma di valutazione annuale contiene proposte di valutazione: a) dell’applicazione dell’acquis di Schengen o di sue parti in un dato Stato membro, come indicato nel programma di valutazione pluriennale; e b) se del caso, dell’applicazione di specifiche parti dell’acquis di Schengen in diversi Stati membri (ossia di valutazioni tematiche). 2.   La Commissione stabilisce, attraverso atti di esecuzione, la prima parte del programma di valutazione annuale, comprendente un calendario provvisorio delle visite in loco. Tale parte elenca gli Stati membri da valutare l’anno successivo conformemente al programma di valutazione pluriennale, i settori da valutare e le visite in loco da effettuare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. La Commissione trasmette il programma di valutazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   La Commissione redige e adotta la seconda parte del programma di valutazione annuale. Tale parte elenca le visite in loco senza preavviso da effettuare l’anno successivo. Essa è considerata riservata e non è comunicata. 4.   Ove necessario, il programma di valutazione annuale può essere adattato conformemente ai paragrafi 2 e 3. 5.   Il primo programma di valutazione pluriennale è stabilito entro il 27 maggio 2014. La data di inizio di tale programma è il 27 novembre 2014 e la data di conclusione è il 31 dicembre 2014.
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