Art. 9
Questionario
In vigore dal 7 ott 2013
Questionario
1. La Commissione, attraverso atti di esecuzione, elabora e aggiorna un questionario standard in stretta collaborazione con gli Stati membri. Frontex e Europol possono essere consultati sul progetto di questionario standard. Il questionario standard verte sulla legislazione pertinente, su raccomandazioni comuni e migliori prassi, in particolare indicate nei cataloghi Schengen, e sui mezzi organizzativi e tecnici disponibili per l’attuazione dell’acquis di Schengen e sui dati statistici relativi a ciascun settore della valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Entro il 1o luglio di ogni anno, la Commissione trasmette il questionario standard agli Stati membri che devono essere valutati nell’anno successivo. Gli Stati membri dispongono di un termine di otto settimane dalla trasmissione del questionario per inviare le loro risposte alla Commissione. La Commissione mette le risposte a disposizione degli Stati membri e informa il Parlamento europeo delle risposte. Qualora il Parlamento europeo lo richieda, in particolare a causa della gravità della questione, la Commissione informa il Parlamento europeo, caso per caso e conformemente alle norme vigenti in materia di relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, anche del contenuto di una risposta specifica.
Storico versioni
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