Art. 93

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria

In vigore dal 30 set 2013
Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria 1.   Ogni organismo dell’Unione prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio. 2.   Il direttore trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l’esercizio chiuso. 3.   La relazione di cui al paragrafo 2 fornisce, almeno, in termini sia assoluti che percentuali, informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:1271:oj#art-93

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 93 Regolamento (UE) 2013/1271 — Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria | Portale Normativo