Art. 94
Norme relative alla contabilità
In vigore dal 30 set 2013
Norme relative alla contabilità
1. Il contabile dell’organismo dell’Unione applica le norme adottate dal contabile della Commissione sul modello delle norme contabili internazionalmente ammesse per il settore pubblico.
2. I conti dell’organismo dell’Unione di cui all’ devono rispettare i principi di bilancio stabiliti dagli articoli da 5 a 31. Essi forniscono un’immagine fedele delle operazioni di bilancio in entrate e in spese.
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