Art. 93
Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria
In vigore dal 30 set 2013
Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria
1. Ogni organismo dell’Unione prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio.
2. Il direttore trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l’esercizio chiuso.
3. La relazione di cui al paragrafo 2 fornisce, almeno, in termini sia assoluti che percentuali, informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2013:1271:oj#art-93