Art. 72
Liquidazione delle spese
In vigore dal 30 set 2013
Liquidazione delle spese
La liquidazione di una spesa è l’atto con cui l’ordinatore:
a)
verifica l’esistenza dei diritti del creditore;
b)
determina o verifica l’esistenza e l’importo del credito;
c)
verifica le condizioni di esigibilità del credito.
Storico versioni
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