Art. 72 · Liquidazione delle spese

Art. 72

Liquidazione delle spese

In vigore dal 30 set 2013
Liquidazione delle spese La liquidazione di una spesa è l’atto con cui l’ordinatore: a) verifica l’esistenza dei diritti del creditore; b) determina o verifica l’esistenza e l’importo del credito; c) verifica le condizioni di esigibilità del credito.
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