Art. 71

Controlli relativi agli impegni

In vigore dal 30 set 2013
Controlli relativi agli impegni 1.   Quando procede all’adozione di un impegno di bilancio, l’ordinatore verifica quanto segue: a) l’esattezza dell’imputazione al bilancio dell’organismo dell’Unione; b) la disponibilità degli stanziamenti; c) la conformità della spesa alle disposizioni applicabili, in particolare quelle dell’atto costitutivo, della regolamentazione finanziaria di ciascun organismo dell’Unione, nonché di qualsiasi atto adottato in esecuzione di essi; d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. 2.   Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico tramite firma materiale o elettronica, l’ordinatore verifica quanto segue: a) la copertura dell’obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio; b) la legalità, regolarità e conformità della spesa alle disposizioni applicabili, in particolare quelle dell’atto costitutivo, della regolamentazione finanziaria di ciascun organismo dell’Unione, nonché di qualsiasi atto adottato in esecuzione di essi. c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.
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Art. 71 Regolamento (UE) 2013/1271 — Controlli relativi agli impegni | Portale Normativo