Art. 56

Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi

In vigore dal 30 set 2013
Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi Un amministratore degli anticipi impegna, alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto dei funzionari, la propria responsabilità disciplinare o del risarcimento del danno. Un amministratore degli anticipi risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti: a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia o responsabilità di tale perdita o deterioramento per negligenza; b) impossibilità di fornire documenti giustificativi regolari per i pagamenti eseguiti; c) pagamento a soggetti non aventi diritto; d) mancato incasso di entrate dovute.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:1271:oj#art-56

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 56 Regolamento (UE) 2013/1271 — Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi | Portale Normativo