Art. 56
Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi
In vigore dal 30 set 2013
Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi
Un amministratore degli anticipi impegna, alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto dei funzionari, la propria responsabilità disciplinare o del risarcimento del danno. Un amministratore degli anticipi risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:
a)
perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia o responsabilità di tale perdita o deterioramento per negligenza;
b)
impossibilità di fornire documenti giustificativi regolari per i pagamenti eseguiti;
c)
pagamento a soggetti non aventi diritto;
d)
mancato incasso di entrate dovute.
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