Art. 56 · Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi

Art. 56

Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi

In vigore dal 30 set 2013
Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi Un amministratore degli anticipi impegna, alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto dei funzionari, la propria responsabilità disciplinare o del risarcimento del danno. Un amministratore degli anticipi risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti: a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia o responsabilità di tale perdita o deterioramento per negligenza; b) impossibilità di fornire documenti giustificativi regolari per i pagamenti eseguiti; c) pagamento a soggetti non aventi diritto; d) mancato incasso di entrate dovute.
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