Art. 55

Disposizioni relative ai contabili

In vigore dal 30 set 2013
Disposizioni relative ai contabili Il contabile è responsabile disciplinarmente e del risarcimento del danno alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto dei funzionari. Il contabile può rispondere personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti: a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia o responsabilità di tale perdita o deterioramento per negligenza; b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali; c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento; d) mancato incasso di entrate dovute.
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Art. 55 Regolamento (UE) 2013/1271 — Disposizioni relative ai contabili | Portale Normativo