Art. 55
Disposizioni relative ai contabili
In vigore dal 30 set 2013
Disposizioni relative ai contabili
Il contabile è responsabile disciplinarmente e del risarcimento del danno alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto dei funzionari. Il contabile può rispondere personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:
a)
perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia o responsabilità di tale perdita o deterioramento per negligenza;
b)
indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;
c)
recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;
d)
mancato incasso di entrate dovute.
Storico versioni
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