Art. 112

Richieste di informazioni del Parlamento europeo e del Consiglio

In vigore dal 30 set 2013
Richieste di informazioni del Parlamento europeo e del Consiglio Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono ottenere dall’organismo dell’Unione qualsiasi informazione o giustificazione pertinente.
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