Art. 114
Modalità di esecuzione del regolamento finanziario dell’organismo dell’Unione
In vigore dal 30 set 2013
Modalità di esecuzione del regolamento finanziario dell’organismo dell’Unione
Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, adotta, per quanto necessario e con la previa autorizzazione della Commissione, le modalità di esecuzione del regolamento finanziario dell’organismo dell’Unione.
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