Art. 110

Misure di follow-up

In vigore dal 30 set 2013
Misure di follow-up 1.   Il direttore adotta ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio. 2.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore riferisce in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti. Il direttore trasmette copia della relazione alla Commissione e alla Corte dei conti.
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Art. 110 Regolamento (UE) 2013/1271 — Misure di follow-up | Portale Normativo