Art. 109
La procedura di discarico
In vigore dal 30 set 2013
La procedura di discarico
1. La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell’organismo dell’Unione, nonché il relativo saldo, e l’attivo e il passivo dell’organismo dell’Unione descritti negli stati finanziari.
2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti e gli stati finanziari dell’organismo dell’Unione. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte del direttore dell’organismo dell’Unione, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all’esercizio interessato, e la sua dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.
3. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, e secondo le modalità previste dall’articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in causa.
Storico versioni
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