Art. 39
Struttura contabile
In vigore dal 30 set 2013
Struttura contabile
I conti dell’organismo di PPP comprendono quanto segue:
a)
gli stati finanziari dell’organismo di PPP;
b)
le relazioni sull’esecuzione del bilancio dell’organismo di PPP (relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio).
Ogni organismo di PPP prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio. La relazione fornisce, in termini sia assoluti che percentuali, informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.
Ove sia necessario consolidare i conti degli organismi di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l’organismo di PPP trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo che segue l’esercizio chiuso.
Storico versioni
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