Art. 37

Indicazione dei mezzi di ricorso

In vigore dal 30 set 2013
Indicazione dei mezzi di ricorso 1.   Qualora un atto procedurale di un ordinatore leda i diritti di un richiedente o offerente, beneficiario o contraente, l’atto stesso riporta l’indicazione dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giudiziario per l’impugnazione. 2.   Sono indicati, in particolare, la natura del ricorso, l’istanza o le istanze che possono essere adite nonché i termini per l’esercizio del ricorso. 3.   I paragrafi 1 e 2 sono soggetti alle eventuali procedure specifiche previste dagli atti di base del programma del programma di cui si affida l’attuazione all’organismo di PPP.
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