Art. 39 · Struttura contabile

Art. 39

Struttura contabile

In vigore dal 30 set 2013
Struttura contabile I conti dell’organismo di PPP comprendono quanto segue: a) gli stati finanziari dell’organismo di PPP; b) le relazioni sull’esecuzione del bilancio dell’organismo di PPP (relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio). Ogni organismo di PPP prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio. La relazione fornisce, in termini sia assoluti che percentuali, informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio. Ove sia necessario consolidare i conti degli organismi di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l’organismo di PPP trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo che segue l’esercizio chiuso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:110:oj#art-39