Art. 13

Principio della trasparenza

In vigore dal 30 set 2013
Principio della trasparenza 1.   Il bilancio dell’organismo di PPP è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza. 2.   Il bilancio dell’organismo di PPP, compresi la tabella dell’organico e i bilanci rettificativi, quali adottati, compresi eventuali adeguamenti previsti all’, paragrafo 1, sono pubblicati sul sito Internet dell’organismo di PPP entro quattro settimane dalla loro adozione e sono trasmessi alla Commissione e alla Corte dei conti. 3.   L’organismo di PPP pubblica sul proprio sito Internet, entro il 30 giugno dell’esercizio successivo, informazioni sui destinatari di fondi provenienti dal proprio bilancio, conformemente all’, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e secondo una presentazione standardizzata. Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili, chiare ed esaurienti. Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). 4.   I nomi degli esperti assunti conformemente all’ del presente regolamento sono pubblicati su un sito Internet dell’Unione.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2014/110 — Principio della trasparenza | Portale Normativo