Art. 11

Principio della sana gestione finanziaria

In vigore dal 30 set 2013
Principio della sana gestione finanziaria 1.   Gli stanziamenti sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia. 2.   Secondo il principio dell’economia, le risorse impiegate dall’organismo di PPP nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore. Secondo il principio dell’efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti. Secondo il principio dell’efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi. 3.   Sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine per tutti i settori di attività contemplati dal bilancio dell’organismo di PPP. La realizzazione di tali obiettivi è verificata mediante indicatori di performance stabiliti per ciascuna attività e le relative informazioni sono trasmesse al consiglio d’amministrazione dal direttore ogni anno al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio dell’organismo di PPP. 4.   Salvo che l’atto costitutivo stabilisca che la Commissione deve svolgere valutazioni, per migliorare il processo decisionale l’organismo di PPP procede a valutazioni ex post dei programmi e delle attività che comportano spese importanti e i risultati di tale valutazione sono comunicati al consiglio di amministrazione.
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