Art. 10

Principio della specializzazione

In vigore dal 30 set 2013
Principio della specializzazione 1.   Gli stanziamenti sono specificati almeno per titoli e per capitoli. 2.   Il direttore può procedere a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo senza limiti e da articolo ad articolo nei limiti del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio che figurano sulla linea dalla quale viene effettuato lo storno. Al di là del limite di cui al paragrafo 1, il direttore può proporre al consiglio di amministrazione storni di stanziamenti da titolo a titolo. Il consiglio di amministrazione dispone di tre settimane per opporsi a detti storni. Trascorso tale termine gli storni sono considerati adottati. Il direttore informa al più presto il consiglio di amministrazione degli storni effettuati a norma del primo comma.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2014/110 — Principio della specializzazione | Portale Normativo