Art. 34

Esperti

In vigore dal 30 set 2013
Esperti Le disposizioni dell’articolo 287 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 si applicano, mutatis mutandis, alla selezione di esperti che forma oggetto di una procedura specifica prevista nell’atto di base del programma di cui si affida l’attuazione all’organismo di PPP. Questi esperti sono pagati sulla base di un importo fisso preventivamente annunciato e sono scelti in funzione della loro capacità professionale. L’organismo di PPP può utilizzare gli elenchi redatti dalla Commissione o da altri organismi dell’Unione o organismi di PPP. L’organismo di PPP può, se lo ritiene opportuno, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non è ripreso nei suddetti elenchi. Gli esperti esterni sono scelti in base all’adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati e nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di assenza di conflitti d’interesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:110:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 34 Regolamento (UE) 2014/110 — Esperti | Portale Normativo