Art. 4

Deroghe

In vigore dal 24 set 2013
Deroghe 1.   Qualora gli operatori segnalanti siano selezionati attraverso un censimento, le BCN possono concedere deroghe alle IFM di piccole dimensioni, escluse le autorità bancarie centrali e i fondi comuni monetari (FCM), per quanto riguarda la frequenza di segnalazione, purché l’apporto complessivo di detti operatori al bilancio nazionale delle IFM in termini di consistenze, come calcolato ai sensi del regolamento 1071/2013 BCE/2008/32, non superi il 5 %. Gli enti nella coda possono segnalare le statistiche sui tassi di interesse delle IFM su base trimestrale. 2.   Annualmente le BCN accertano in modo tempestivo che le condizioni stabilite al paragrafo 1 siano soddisfatte ai fini della concessione o della revoca, se del caso, di eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio di ogni anno; 3.   Gli enti nella coda hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione statistica completa. 4.   Per l’estrapolazione dei dati per ottenere la copertura del 100 %, le BCN possono scegliere la procedura per riportare i dati segnalati nei periodi mancanti applicando idonee tecniche di stima statistica per tenere conto dell’andamento dei dati o dei fenomeni stagionali. Le BCN tengono sotto controllo il numero delle istituzioni nella coda di segnalazione su base annuale.
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