Art. 3
Obblighi di segnalazione statistica
In vigore dal 24 set 2013
Obblighi di segnalazione statistica
1. Al fine della regolare produzione delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica segnalano su base mensile alla BCN dello Stato membro in cui essi sono residenti le informazioni statistiche relative alle nuove operazioni e alle consistenze. Le informazioni statistiche richieste sono specificate nell’allegato I.
2. Le BCN definiscono ed attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione conformemente agli obblighi nazionali. Le BCN assicurano che tali modalità prevedano le informazioni statistiche richieste e consentano un'accurata verifica di conformità dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui al paragrafo 3.
3. Le informazioni statistiche richieste sono segnalate nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, riportati nell’allegato II.
4. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche nazionali aggregate mensili entro il diciannovesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento.
5. La BCE può imporre sanzioni ai soggetti segnalanti che non adempiono agli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento in conformità alla decisione BCE/2010/10, del 19 agosto 2010, relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (8).
Storico versioni
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