Art. 2
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
In vigore dal 24 set 2013
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono le IFM residenti, escluse le autorità bancarie centrali e i FCM, selezionati dalle BCN tra i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione. Le BCN selezionano gli operatori effettivamente agli obblighi di segnalazione attraverso un censimento o a campione.
2. Nel caso di un campione, le BCN stratificano gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione in strati omogenei e poi selezionano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in modo casuale da ciascuno strato oppure selezionano le istituzioni di maggiori dimensioni per ogni strato.
3. In caso di campionamento casuale, la dimensione minima del campione nazionale è tale che l’errore casuale massimo a livello nazionale non superi mediamente 10 punti base a un livello di confidenza del 90 %. Nel caso in cui vengano selezionate le istituzioni di maggiori dimensioni, la dimensione minima del campione nazionale rispetta un livello simile di misura della qualità, sulla base di una funzione della media stimata del valore assoluto degli errori.
4. Le BCN applicano altresì le formule e i criteri per la selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione indicati nell’Indirizzo BCE/2007/9, del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (7)
5. Ciascuna BCN informa i soggetti segnalanti residenti dei loro obblighi di segnalazione statistica, conformemente alle procedure nazionali.
6. Il Consiglio direttivo avrà il diritto di controllare la conformità al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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