Art. 12
Utilizzo delle informazioni statistiche segnalate ai fini delle riserve minime
In vigore dal 24 set 2013
Utilizzo delle informazioni statistiche segnalate ai fini delle riserve minime
1. 1. Le informazioni statistiche segnalate da enti creditizi nel rispetto del presente regolamento, sono utilizzate da ciascun ente creditizio per calcolare l’aggregato soggetto a riserva in linea con il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). In particolare, ciascun ente creditizio utilizza tale informazione per verificare l’adempimento degli obblighi di riserva durante il periodo di mantenimento.
2. I dati relativi all’aggregato soggetto a riserva per gli enti nella coda, per tre periodi di mantenimento si basa sui dati di fine trimestre raccolti dalle BCN entro il 28o giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui si riferiscono.
3. Le norme speciali sull’applicazione del regime di riserve minime della BCE stabilite nell’allegato III prevalgono, in caso di contrasto, su ogni disposizione del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).
4. Al fine di facilitare la gestione della liquidità della BCE e degli enti creditizi, gli obblighi di riserva sono confermati al più tardi il primo giorno del periodo di mantenimento; tuttavia, potrebbe sorgere eccezionalmente la necessità per gli enti creditizi di segnalare revisioni all’aggregato soggetto a riserva o agli obblighi di riserva che sono stati confermati. Le procedure di conferma o di riscontro degli obblighi di riserva non esimono i soggetti segnalanti dall’obbligo di segnalare in ogni caso informazioni statistiche corrette e di correggere al più presto le informazioni statistiche scorrette che essi hanno già segnalato.
Storico versioni
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