Art. 11

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

In vigore dal 24 set 2013
Fusioni, scissioni e riorganizzazioni In caso di operazioni di fusione, di scissione o di qualunque altro tipo di riorganizzazione che possano incidere sull’assolvimento dei propri obblighi statistici, il soggetto segnalante effettivamente interessato, una volta che l’intenzione di realizzare tale operazione sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l’operazione inizi a produrre effetti, informa la BCN competente delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.
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