Art. 14
Prima segnalazione
In vigore dal 24 set 2013
Prima segnalazione
1. La prima segnalazione in conformità del presente regolamento ha luogo con i dati relativi a Dicembre 2014.
2. La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento, in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri dell’area dell’euro nella tabella 3 della parte 3 dell’allegato I, ha inizio con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data di adozione dell’euro da parte degli stessi.
3. La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro nelle tabelle 3 e 4 della parte 3 dell’allegato I, ha inizio con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data della loro adesione all’UE. Nel caso in cui la BCN pertinente decida di non richiedere la prima segnalazione di dati non significativi, a partire dai primi dati trimestrali successivi alla data di adesione all’UE dello Stato membro o degli Stati membri in questione, la segnalazione ha inizio 12 mesi dopo la comunicazione ai soggetti segnalanti, da parte della BCN, dell’obbligo di segnalazione.
Storico versioni
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