Art. 18

Riesame

In vigore dal 28 ago 2013
Riesame 1.   Nel caso in cui siano stati ripristinati i normali dazi della tariffa doganale comune, ogni parte interessata può presentare una richiesta scritta per ristabilire le preferenze tariffarie, fornendo elementi di prova prima facie atti a dimostrare che le ragioni che giustificano la reintroduzione dei normali dazi non sono più applicabili. I produttori dell’Unione possono presentare per iscritto una domanda di proroga del periodo di reintroduzione dei normali dazi, fornendo elementi di prova prima facie atti a dimostrare che continuano ad applicarsi le ragioni che giustificano la reintroduzione dei normali dazi. 2.   La Commissione può riesaminare la necessità di ripristino dei normali dazi della tariffa doganale comune ogniqualvolta ritenga giustificato tale riesame. 3.   Le disposizioni di cui al presente capo si applicano mutatis mutandis al riesame delle misure di salvaguardia.
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Art. 18 Regolamento (UE) 2013/1083 — Riesame | Portale Normativo