Art. 16

Intervento del consigliere-auditore

In vigore dal 28 ago 2013
Intervento del consigliere-auditore 1.   Un paese beneficiario e le parti interessate che si sono manifestate a norma dell’, paragrafo 2, possono anche chiedere l’intervento del consigliere-auditore. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione. 2.   Qualora sia prevista un’audizione orale con il consigliere-auditore, il servizio competente della Commissione vi partecipa.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2013/1083 — Intervento del consigliere-auditore | Portale Normativo