Art. 17
Divulgazione di informazioni
In vigore dal 28 ago 2013
Divulgazione di informazioni
1. La Commissione divulga i dettagli su cui si fondano i fatti e le considerazioni principali in base a cui adotta le proprie decisioni.
2. La divulgazioni di informazioni avviene in forma scritta, contiene quanto risulta alla Commissione e riflette la sua intenzione di ripristinare o meno i normali dazi della tariffa doganale comune.
3. Detta divulgazione tutela altresì debitamente le informazioni riservate, è effettuata quanto prima e di norma entro 45 giorni prima che la Commissione decida in modo risolutivo su qualsiasi proposta di azione definitiva, e in ogni caso in tempo utile affinché le parti presentino le loro osservazioni e la Commissione proceda ad esaminarle. Se la Commissione non può divulgare determinati fatti o considerazioni a tale data, essi vengono resi noti quanto prima in un momento successivo.
4. La divulgazione di informazioni non pregiudica alcuna eventuale successiva decisione; se tuttavia tale decisione si fondasse su fatti o considerazioni diversi, questi vengono comunicati quanto prima.
5. Si terrà conto di osservazioni presentate dopo la divulgazione di informazioni solo se saranno state ricevute entro un termine da fissare a cura della Commissione caso per caso, in funzione dell’urgenza della questione, e comunque non inferiore a 14 giorni dopo la comunicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2013:1083:oj#art-17