Art. 7

Commissione annuale di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati

In vigore dal 12 lug 2013
Commissione annuale di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati 1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza. 2.   La commissione annuale di vigilanza totale per un determinato esercizio finanziario viene calcolata come segue: a) la base di calcolo della commissione annuale di vigilanza totale per un determinato esercizio finanziario (n) è rappresentata dalla stima della spesa relativa alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni che figura nel bilancio dell’AESFEM per il detto esercizio stabilito e approvato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1095/2010; b) la commissione annuale di vigilanza totale per un determinato esercizio finanziario (n) è calcolata sottraendo i seguenti elementi dalla stima della spesa di cui alla lettera a): i) il totale delle commissioni di registrazione pagate dai repertori di dati sulle negoziazioni a norma dell’ in un dato esercizio finanziario (n) e le commissioni di registrazione aggiuntive pagate in un dato esercizio finanziario (n) dai repertori di dati sulle negoziazioni già registrati in caso di cambiamento sostanziale della loro registrazione ai sensi dell’, paragrafo 7; ii) il totale delle commissioni di riconoscimento pagate dai repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi ai sensi dell’ in un dato esercizio finanziario (n); iii) la commissione di vigilanza iniziale a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni in un dato esercizio finanziario (n), conformemente al paragrafo 4; c) il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento della commissione annuale di vigilanza risultante dalla divisione della commissione annuale di vigilanza totale calcolata ai sensi della lettera b) tra tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell’esercizio n-1 in proporzione alla quota del fatturato applicabile del repertorio sul totale dei fatturati applicabili di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati calcolati ai sensi dell’, paragrafo 1, e adeguati ai sensi dell’, paragrafi 2 e 3. 3.   In nessun caso il repertorio di dati sulle negoziazioni può pagare una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30 000 EUR. 4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, nell’anno della registrazione il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento di una commissione di vigilanza iniziale pari al valore più basso tra i seguenti: a) la commissione di registrazione dovuta a norma dell’; b) la commissione di registrazione dovuta a norma dell’, moltiplicata per il rapporto tra i giorni lavorativi a partire dalla data di registrazione fino alla fine dell’anno e 60 giorni lavorativi. Questo calcolo è effettuato come segue:
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Art. 7 Regolamento (UE) 2013/1003 — Commissione annuale di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati | Portale Normativo